Formazione iniziale e aggiornamento per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
Il percorso viene individuato in funzione della valutazione del rischio di incendio e del livello dell’attività, secondo il D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 2 settembre 2021.
Corso Base
Livello 1: Durata 4 ore
Livello 2: Durata 8 ore
Livello 3: Durata 16 ore
Aggiornamento
Livello 1: 2 ore ogni 5 anni
Livello 2: 5 ore ogni 5 anni
Livello 3: 8 ore ogni 5 anni
Svolgimento
Sessioni aziendali dedicate o corsi a calendario
Il corso è destinato ai lavoratori designati dal datore di lavoro come addetti al servizio antincendio. Gli addetti intervengono nell’ambito dell’organizzazione aziendale delle emergenze e devono essere formati in numero sufficiente, considerando:
dimensioni e caratteristiche dei luoghi di lavoro;
numero delle persone presenti;
turni e orari di attività;
distribuzione dei lavoratori nei diversi reparti;
possibilità di assenze o indisponibilità;
valutazione del rischio di incendio;
procedure previste dal piano di emergenza.
La formazione deve essere completata prima che il lavoratore possa svolgere efficacemente l’incarico.
Il corso può essere organizzato a Napoli oppure presso aziende e sedi idonee nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento.
Grazie alla collaborazione con strutture e operatori specializzati nel noleggio di aule formative, A.F.S. può inoltre individuare sedi adeguate nelle diverse province campane, in funzione della provenienza e del numero dei partecipanti.
Per le attività pratiche vengono preventivamente verificate la disponibilità delle attrezzature, l’idoneità degli spazi e le condizioni organizzative e di sicurezza. Eventuali costi di trasferta, noleggio dell’aula e attivazione della sede vengono valutati in relazione al luogo di svolgimento e al numero degli iscritti.
Il livello non viene determinato soltanto dal codice ATECO dell’azienda.
La scelta deve derivare dalla valutazione del rischio di incendio e dalle caratteristiche effettive del luogo di lavoro.
Livello 1: Rientrano nel livello 1 le attività non comprese nei livelli superiori, nelle quali le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di un incendio e non sussiste una significativa probabilità di propagazione delle fiamme.
Livello 2: Rientrano generalmente nel livello 2 i luoghi di lavoro comprendenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, escluse quelle classificate di livello 3, alcuni cantieri nei quali si impiegano sostanze infiammabili o si utilizzano fiamme libere.
Livello 3: Rientrano nel livello 3 le attività caratterizzate da particolare complessità o rilevanza del rischio, tra cui specifici stabilimenti industriali, grandi strutture ricettive, strutture sanitarie, grandi scuole e uffici, attività con esplosivi e impianti di trattamento dei rifiuti.
L’elenco normativo delle attività di livello 3 non è esaustivo: la classificazione deve sempre essere verificata sulla base della specifica situazione.
Il percorso consente ai partecipanti di:
comprendere i principi della combustione e dell’incendio;
riconoscere le principali cause di incendio;
conoscere gli effetti del fuoco e dei prodotti della combustione sulle persone;
individuare le principali misure di prevenzione;
conoscere le procedure di allarme ed evacuazione;
effettuare correttamente la chiamata dei soccorsi;
riconoscere le attrezzature e gli impianti antincendio presenti;
utilizzare gli estintori portatili;
comprendere le modalità di utilizzo di naspi e idranti, quando previste;
svolgere le attività di sorveglianza sui presidi antincendio;
intervenire nel rispetto delle procedure aziendali e dei limiti del proprio incarico.
Per alcune attività individuate dalla normativa, la frequenza del corso non è sufficiente: gli addetti devono conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica rilasciato a seguito di un accertamento presso il Comando dei Vigili del Fuoco. L’obbligo riguarda, tra gli altri, determinati:
stabilimenti industriali;
depositi di materiali combustibili;
alberghi e strutture ricettive;
strutture sanitarie;
scuole;
uffici;
locali di spettacolo;
edifici tutelati aperti al pubblico;
cantieri in sotterraneo o con esplosivi;
impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti.
La necessità dell’idoneità tecnica deve essere verificata preliminarmente in relazione alla specifica attività. L’eventuale organizzazione e prenotazione dell’accertamento presso il Comando dei Vigili del Fuoco costituisce una fase distinta dalla formazione.
Nei corsi dedicati i contenuti possono essere integrati considerando:
caratteristiche dei luoghi di lavoro;
sostanze e materiali presenti;
attività svolte;
presidi e impianti antincendio disponibili;
procedure aziendali;
piano di emergenza;
presenza di persone con esigenze particolari;
organizzazione dei turni e della squadra antincendio.
L’obiettivo è collegare la formazione alle condizioni che l’addetto può realmente incontrare durante lo svolgimento dell’incarico.
Indicaci il luogo di lavoro, l’attività svolta, il livello individuato nella valutazione del rischio di incendio, il numero dei partecipanti e la formazione già posseduta. Verificheremo il percorso applicabile, le modalità di svolgimento e l’eventuale necessità dell’idoneità tecnica.