L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito il quadro della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riunendo e aggiornando numerosi percorsi precedentemente disciplinati da accordi distinti.
Il nuovo Accordo è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino al 19 maggio 2026 era consentito avviare corsi secondo le disposizioni degli Accordi precedenti; terminato tale periodo, i nuovi corsi devono seguire la disciplina dell’Accordo del 2025.
Per la nuova formazione obbligatoria dei datori di lavoro è previsto invece un termine specifico: il corso deve essere concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
La formazione, insieme a informazione e addestramento, è uno dei pilastri del sistema di sicurezza delineato dal Testo Unico (D.Lgs. 81/2008). Gli articoli fondamentali sono:
Art. 36 – informazione: il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori conoscano rischi, procedure aziendali, incaricati, modalità di emergenza.
Art. 37 – formazione e aggiornamento: ogni lavoratore deve ricevere formazione “sufficiente e adeguata”, tenendo conto anche della lingua madre, dei rischi specifici, dei cambiamenti aziendali.
Altri articoli collaterali, ad esempio l’art. 73, regolano la formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro, prevedendo che chi opera con attrezzature particolari riceva formazione specifica.
Il D.Lgs. 81/08, nel suo complesso, ha trasformato la formazione da “adempimento” a componente strutturale del sistema aziendale di salute e sicurezza, con ruoli ben distinti: lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, addetti emergenze (antincendio, primo soccorso, evacuazione).
Tuttavia, nel corso dei decenni, alcune questioni sono rimaste in bilico — ad esempio la modalità di uniformazione dei contenuti formativi, l’efficacia reale della formazione e la sua verifica, e l’estensione del perimetro a nuove figure aziendali.
Il nuovo Accordo ha riordinato in un unico quadro numerosi percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definendo con maggiore precisione soggetti formatori, requisiti dei docenti, organizzazione dei corsi, modalità di erogazione e verifiche finali.
Tra le principali novità:
formazione obbligatoria dei datori di lavoro, con un percorso specifico distinto dalla formazione prevista per chi svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
rafforzamento della formazione dei preposti, con una disciplina specifica anche per l’aggiornamento;
revisione dei percorsi per lavoratori e dirigenti;
definizione della formazione per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
aggiornamento della disciplina per l’abilitazione degli operatori addetti alle attrezzature di lavoro, con introduzione di nuove attrezzature tra quelle soggette a specifica formazione;
maggiore attenzione alla progettazione del corso, alla verifica dell’apprendimento e alla documentazione dell’attività formativa.
Per ogni corso il soggetto formatore deve inoltre predisporre il progetto formativo, gestire le presenze, effettuare la verifica finale e conservare la documentazione prevista dall’Accordo.
Tra i principali percorsi disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni 2025 rientrano:
formazione generale e specifica dei lavoratori;
formazione dei preposti;
formazione dei dirigenti;
formazione dei datori di lavoro;
formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP;
formazione di RSPP e ASPP;
formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
corsi di abilitazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro individuate dall’Accordo.
Restano invece disciplinati dalle rispettive norme specifiche altri percorsi, come la formazione degli RLS, degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 rende necessario verificare non soltanto quali corsi debbano essere svolti, ma anche la loro corretta progettazione, durata, modalità di erogazione, aggiornamento e documentazione.
Lo Studio Tecnico CDG supporta le aziende nell’individuazione dei fabbisogni formativi e nell’organizzazione dei percorsi previsti dalla normativa, con corsi aziendali e interaziendali rivolti alle diverse figure della sicurezza.