SCIA antincendio: quando serve e iter per le attività soggette ai Vigili del Fuoco
Ultimo aggiornamento: agosto 2026
Ultimo aggiornamento: agosto 2026
La SCIA antincendio rappresenta uno degli adempimenti principali previsti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Non tutte le aziende, gli edifici o gli impianti sono però soggetti allo stesso procedimento: prima di avviare una pratica è necessario verificare se l’attività rientra tra quelle individuate dal D.P.R. 151/2011, quale categoria le viene attribuita e quali adempimenti devono essere completati prima dell’esercizio.
La verifica non riguarda soltanto la presenza di un generico rischio di incendio. L’assoggettabilità dipende dalla tipologia dell’attività e dalle soglie previste dalla normativa, che possono essere collegate, ad esempio, alle dimensioni dei locali, al numero di persone presenti, alle quantità di materiali o sostanze detenute, alla potenza degli impianti o ad altre caratteristiche specifiche.
La corretta individuazione dell’attività soggetta costituisce quindi il primo passaggio per definire il procedimento da seguire e gli eventuali interventi necessari per raggiungere le condizioni di sicurezza richieste.
Il D.P.R. 151/2011 individua nell’Allegato I le attività sottoposte ai controlli dei Vigili del Fuoco. Vi rientrano numerose realtà produttive, commerciali e di servizio, ma anche depositi, autorimesse, centrali termiche, strutture ricettive, scuole, uffici, attività sanitarie e altre tipologie di edifici o impianti quando vengono superate le relative soglie di assoggettabilità.
Una stessa azienda può inoltre comprendere più attività soggette contemporaneamente. Un complesso produttivo, ad esempio, potrebbe essere assoggettato sia per l’attività principale sia per la presenza di depositi, impianti termici o altre installazioni comprese nell’Allegato I.
Prima di parlare di SCIA è quindi necessario effettuare una verifica di assoggettabilità, analizzando le caratteristiche reali dell’attività e confrontandole con le condizioni previste dalla normativa. Solo dopo questa verifica è possibile individuare correttamente la procedura da seguire.
Le attività soggette sono suddivise dal D.P.R. 151/2011 nelle categorie A, B e C, individuate principalmente in funzione della complessità dell’attività.
Nella categoria A rientrano generalmente attività caratterizzate da un livello di complessità più contenuto e per le quali sono disponibili specifici riferimenti tecnici. Per queste attività non è prevista la preventiva valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, fermo restando l’obbligo di rispettare le prescrizioni di sicurezza antincendio applicabili e di presentare la SCIA prima dell’esercizio.
Le attività di categoria B presentano un livello di complessità maggiore, mentre nella categoria C sono ricomprese quelle caratterizzate dalla maggiore complessità. Per le categorie B e C il procedimento prevede anche la preventiva valutazione del progetto da parte del Comando nei casi previsti dalla normativa.
Per nuovi impianti o costruzioni appartenenti alle categorie B e C, e per le modifiche di attività esistenti che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio, il progetto deve essere sottoposto preventivamente alla valutazione del Comando dei Vigili del Fuoco.
La documentazione comprende una relazione tecnica e gli elaborati grafici necessari a descrivere l’attività, le caratteristiche dell’edificio, le condizioni di esercizio e le soluzioni di sicurezza previste. Il progetto viene sviluppato applicando la regola tecnica pertinente o, quando applicabile, il Codice di Prevenzione Incendi e le relative Regole Tecniche Verticali.
Il Comando valuta la conformità del progetto ai criteri di prevenzione incendi e si esprime entro i termini previsti dal procedimento. Solo successivamente possono essere realizzate le opere e gli interventi necessari in coerenza con quanto progettato e approvato.
Una volta completati gli eventuali lavori e predisposte le misure di sicurezza previste, prima dell’esercizio dell’attività deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio.
La SCIA non consiste nella semplice trasmissione di un modulo amministrativo. Deve essere accompagnata dall’asseverazione con cui viene attestata la conformità dell’attività alle prescrizioni di prevenzione incendi e dalla documentazione tecnica necessaria a dimostrare la corretta realizzazione delle opere, degli impianti e delle misure di protezione previste.
Per le attività di categoria B e C deve essere attestata anche la conformità rispetto al progetto valutato dal Comando. Possono quindi essere necessarie certificazioni relative alla resistenza al fuoco delle strutture, dichiarazioni e certificazioni degli impianti, documentazione sui prodotti impiegati e ulteriori attestazioni in funzione delle caratteristiche dell’attività.
La predisposizione della SCIA richiede quindi una verifica finale della corrispondenza tra quanto progettato, quanto effettivamente realizzato e la documentazione disponibile. Eventuali difformità devono essere individuate e gestite prima dell’asseverazione.
La presentazione della SCIA e il rilascio della relativa ricevuta consentono l’esercizio dell’attività ai fini della prevenzione incendi, ferma restando la possibilità dei successivi controlli da parte del Comando.
Per le attività delle categorie A e B i Vigili del Fuoco effettuano controlli anche attraverso visite tecniche disposte a campione, nell’ambito di programmi settoriali o quando emergano situazioni che richiedano specifiche verifiche. Per le attività di categoria C il controllo mediante visita tecnica è invece previsto entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
In caso di esito positivo della visita tecnica sulle attività di categoria C, il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi. La presentazione della SCIA non esclude quindi l’attività di vigilanza e controllo successiva da parte dei Vigili del Fuoco.
La conformità antincendio non termina con la presentazione iniziale della SCIA. Il titolare deve mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e provvedere al rinnovo periodico della conformità antincendio, generalmente con cadenza quinquennale, salvo le specifiche periodicità previste per alcune attività.
Il rinnovo presuppone che non siano intervenute variazioni tali da modificare le condizioni di sicurezza precedentemente dichiarate e richiede la documentazione prevista dalla normativa, comprese, quando necessarie, le attestazioni relative all’efficienza dei sistemi di protezione attiva.
Modifiche degli ambienti, degli impianti, delle lavorazioni, dell’affollamento, delle quantità di sostanze presenti o delle condizioni di esercizio possono invece rendere necessario riesaminare la pratica antincendio. Quando la modifica comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, devono essere nuovamente attivate le procedure previste in funzione della categoria dell’attività.
Una pratica di prevenzione incendi dovrebbe partire dalla verifica delle condizioni effettive dell’attività e della documentazione già disponibile. Prima di procedere alla presentazione della SCIA può essere necessario verificare l’assoggettabilità, individuare la categoria, ricostruire eventuali pratiche precedenti, valutare la conformità dei locali e degli impianti e definire gli interventi necessari.
Lo Studio Tecnico CDG supporta aziende, enti e attività soggette nelle diverse fasi del procedimento di prevenzione incendi, dalla verifica preliminare e dall’analisi documentale alla progettazione, al coordinamento degli adeguamenti e alla predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della SCIA.