Acqua potabile negli edifici: responsabilità, controlli e gestione del rischio
Ultimo aggiornamento: agosto 2026
Ultimo aggiornamento: agosto 2026
La qualità dell’acqua destinata al consumo umano non dipende soltanto dalla rete pubblica di distribuzione. Anche le caratteristiche e la manutenzione degli impianti idrici interni agli edifici possono influire sulla qualità dell’acqua che raggiunge il punto di utilizzo.
Il D.Lgs. 18/2023, come modificato e integrato dal D.Lgs. 102/2025, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano secondo un approccio basato sul rischio, distinguendo le responsabilità del gestore idro-potabile da quelle relative ai sistemi di distribuzione interni agli edifici.
Particolari obblighi di valutazione e gestione del rischio sono previsti per gli edifici e i locali classificati come prioritari, quali strutture sanitarie, ricettive, di ristorazione e altre strutture ad uso collettivo.
Il decreto distingue il sistema di fornitura gestito dal gestore idro-potabile dal sistema di distribuzione interno all’edificio.
Il punto di consegna è normalmente individuato in corrispondenza del contatore, dove l’allacciamento si collega all’impianto dell’utente finale. Fino a tale punto si estende, salvo le eccezioni previste dalla norma, la responsabilità del gestore del servizio idrico.
Dal punto di consegna al punto di utenza, generalmente identificato nel rubinetto, opera invece il sistema di distribuzione idrica interno all’edificio.
Il Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) è il soggetto responsabile del sistema idrico interno compreso tra il punto di consegna e il punto d’uso. Può trattarsi, a seconda della struttura e dell’organizzazione dell’edificio, del proprietario, del titolare, dell’amministratore, del direttore o di altro soggetto incaricato della gestione del sistema.
È invece Gestore della Distribuzione Interna (GDI) il proprietario, il titolare o l’amministratore che sia responsabile del sistema di distribuzione delle acque interno a locali pubblici e privati. Nel caso quindi dei condomini, il GDI è identificato con la figura dell’Amministratore Condominiale.
Il Gestore Idro-Potabile pertanto consegna l’acqua fino al punto di consegna, ovvero il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto dell’utente finale, che è posto in corrispondenza del contatore. Il gestore è responsabile fino a questo punto salvo la documentata impossibilità di intervento su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata.
Per i sistemi di distribuzione interni, il D.Lgs. 18/2023 stabilisce che il relativo gestore assicuri il mantenimento, fino al punto di utenza, dei valori di parametro rispettati al punto di consegna.
Tuttavia, la normativa distingue questo principio generale dagli specifici obblighi di valutazione e gestione del rischio previsti dall’articolo 9, che riguardano gli edifici e locali prioritari individuati nell’Allegato VIII.
Un ordinario edificio residenziale condominiale, in quanto tale, non rientra automaticamente tra le strutture prioritarie e il decreto non introduce quindi un obbligo generalizzato di predisporre un Piano di Sicurezza dell’Acqua, un piano periodico di autocontrollo o campagne analitiche prestabilite per tutti i condomìni.
Ciò non esclude la necessità di intervenire quando vi siano elementi che facciano presumere un deterioramento della qualità dell’acqua riconducibile all’impianto interno. Qualora sia accertato che una non conformità al rubinetto deriva dal sistema di distribuzione interno o dalla sua manutenzione, l’autorità sanitaria competente può disporre l’adozione di misure correttive proporzionate al rischio.
In ultimo è importante definire le Attività Prioritarie, ovvero quelle attività per cui la qualità delle acque è essenziale. Queste sono in ordine di importanza:
A. Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero;
B. Strutture sanitarie, socio-assistenziali non in regime di ricovero inclusi centri riabilitativi, ambulatoriali e odontoiatrici;
C.
a. Strutture ricettive alberghiere, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti;
b. Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali (pubbliche e private) e scolastiche;
D. Caserme, istituti penitenziari, istituti d’istruzione dotati di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), altre strutture ad uso collettivo (ad es. stabilimenti balenari).
Per i sistemi di distribuzione interni, il D.Lgs. 18/2023 stabilisce che il relativo gestore assicuri il mantenimento, fino al punto di utenza, dei valori di parametro rispettati al punto di consegna.
La normativa distingue tuttavia questo principio generale dagli specifici obblighi di valutazione e gestione del rischio previsti dall’articolo 9, riferiti agli edifici e locali prioritari individuati nell’Allegato VIII.
Un ordinario edificio residenziale condominiale, in quanto tale, non rientra automaticamente tra le strutture prioritarie e il decreto non introduce quindi un obbligo generalizzato di predisporre un Piano di Sicurezza dell’Acqua, un piano periodico di autocontrollo o campagne analitiche prestabilite per tutti i condomìni.
Ciò non esclude la necessità di intervenire quando vi siano elementi che facciano presumere un deterioramento della qualità dell’acqua riconducibile all’impianto interno. Qualora sia accertato che una non conformità al rubinetto deriva dal sistema di distribuzione interno o dalla sua manutenzione, possono rendersi necessarie specifiche misure correttive.
Anche negli edifici non prioritari può essere opportuno approfondire la qualità dell’acqua quando emergano condizioni specifiche di rischio o anomalie dell’impianto interno.
La necessità e l’estensione delle verifiche devono essere definite in funzione delle caratteristiche dell’edificio, dell’impianto, delle eventuali criticità riscontrate e delle informazioni disponibili sulla qualità dell’acqua al punto di consegna. Le analisi dovrebbero quindi essere selezionate in base al problema da accertare, evitando campagne analitiche indiscriminate prive di una specifica finalità tecnica.
Per gli edifici e i locali classificati come prioritari, il quadro normativo è più strutturato. Il GIDI deve effettuare una valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno secondo l’articolo 9 e le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’Allegato VIII distingue diverse classi di priorità in funzione della destinazione d’uso e del livello di rischio. Rientrano, tra gli altri, strutture sanitarie e socio-sanitarie, strutture ricettive, attività di ristorazione e mense, stazioni e aeroporti, istituti di istruzione con strutture sportive, palestre, centri sportivi e strutture ad uso collettivo.
Le misure richieste dipendono dalla classe della struttura: per le situazioni a maggiore complessità può essere necessario un vero Piano di Sicurezza dell’Acqua, mentre per altre strutture sono previsti piani di autocontrollo o programmi di verifica igienico-sanitaria dell’impianto interno. Particolare attenzione è posta ai rischi associati a piombo e Legionella.
La prima valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari deve essere effettuata entro il 12 gennaio 2029, inserita nel sistema AnTeA e successivamente riesaminata ogni sei anni, salvo necessità di aggiornamento anticipato.
Lo Studio Tecnico CDG supporta aziende, strutture ricettive, sanitarie e altre attività nella valutazione delle condizioni degli impianti idrici interni, nella definizione delle verifiche necessarie e nel coordinamento delle attività di campionamento e analisi con laboratori qualificati.