Valutazione del Rischio Chimico
Valutazione del Rischio Chimico
La presenza di sostanze, miscele o agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro richiede una valutazione specifica delle condizioni di esposizione dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate.
La valutazione del rischio chimico deve partire dalle sostanze realmente presenti, dalle modalità con cui vengono utilizzate, dalle lavorazioni svolte e dalle effettive condizioni di esposizione, evitando approcci standardizzati non rappresentativi dell’attività aziendale.
La valutazione del rischio chimico è regolata dal Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di:
Identificare gli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro;
Valutarne i pericoli in base alle loro proprietà e modalità di utilizzo;
Stimare il livello di esposizione dei lavoratori;
Adottare misure di prevenzione e protezione adeguate;
Redigere e aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio Chimico (DVR).
La valutazione deve essere effettuata quando nell’attività lavorativa sono presenti agenti chimici pericolosi o possono generarsi condizioni di esposizione a tali agenti. La quantità utilizzata, la frequenza, la durata dell’esposizione e le modalità operative incidono sulla determinazione del livello di rischio, ma non possono essere considerate isolatamente.
L’attività parte dal censimento delle sostanze e delle miscele presenti e dall’analisi delle relative schede dati di sicurezza. Vengono quindi considerate le modalità di utilizzo, i quantitativi, la frequenza e la durata delle attività, le caratteristiche degli ambienti e le misure di prevenzione già adottate. Sulla base di questi elementi viene definito il livello di approfondimento necessario, individuando i lavoratori o i gruppi omogenei potenzialmente esposti e valutando le principali vie di esposizione.
Quando appropriato possono essere utilizzati modelli o algoritmi di valutazione come supporto all’analisi; tali strumenti non sostituiscono però la conoscenza delle reali condizioni di lavoro e devono essere utilizzati con competenza, tenendone presenti i limiti.
La valutazione deve consentire di stabilire se le condizioni presenti possano essere ricondotte a un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute oppure richiedano l’adozione di ulteriori misure specifiche di prevenzione e protezione.
Non tutte le valutazioni del rischio chimico richiedono necessariamente misure strumentali. In alcune situazioni l’analisi può essere sviluppata sulla base delle caratteristiche delle sostanze, delle schede dati di sicurezza, delle modalità operative e delle condizioni di esposizione. In altri casi può invece essere necessario approfondire l’esposizione mediante campionamenti o misure specifiche.
La necessità dell’approfondimento deve quindi essere definita in funzione delle reali condizioni di lavoro e degli agenti presenti.
Una valutazione efficace deve tradursi in misure concretamente applicabili all’organizzazione aziendale: sostituzione o riduzione degli agenti utilizzati quando possibile, adeguamento delle modalità operative, ventilazione e aspirazione, gestione dei DPI, informazione e formazione e aggiornamento delle procedure di lavoro.
Le misure individuate devono essere integrate nel sistema complessivo di prevenzione aziendale e verificate nel tempo.
La valutazione del rischio chimico può essere sviluppata come approfondimento specifico del DVR oppure nell’ambito di un’attività più ampia di consulenza e gestione della sicurezza aziendale.
Lo Studio definisce preliminarmente il livello di approfondimento necessario in funzione delle sostanze presenti, delle lavorazioni e delle condizioni di esposizione.