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Studio Tecnico CDG

Adeguamento Antincendio Condomini 

Con l’entrata in vigore del D.M. 25/01/2019Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” e successivamente del D.M. 30/03/2022Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili”, si è data molta attenzione mediatica al tema antincendio per queste tipologie di attività. La moltitudine di informazioni da incamerare, prevalentemente per gli amministratori condominiali e per le persone non addette ai lavori, potrebbe comportare molta confusione anche in relazione alle precise definizioni del settore antincendio. 

Le Definizioni

Gli edifici civili rappresentano un gruppo di edifici in cui avvengono diverse attività come ospedali, scuole ed abitazioni, ovvero strutture in cui non vi sono attivtà produttive industriali. Degli edifici civili fanno quindi parte gli edifici ad uso civile abitazione che possono distinguersi in base a vari parametri come quante persone ci vivono, se ci sono locali adibiti ad altre attività (artigiane, vani tecnici ecc.), la loro altezza o la loro superficie. Per definire il rischio incendio connesso a questa categoria di edifici, il parametro che il DPR 151 del 2011 prende in considerazione è l'altezza antincendio.

Secondo il D.M. 30/11/1983 l’altezza antincendio è definita come l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile escluse quelle dei vani tecnici al livello del piano più basso.

Per cui, facendo uno sforzo immaginativo, per misurarla dovremmo recarci all'ultimo piano del nostro edificio e misurare l'altezza dalla finestra o dal balcone fino a terra, prendendo la distanza maggiore tra quelle misurate sui  vari lati dell'edificio, non tenendo in considerazione vani tecnici a livelli inferiori.

Questa definizione è stata però sostituita da una più recente e sintetica che prevede però la conoscenza di ulteriori definizioni. 

Compartimenti e piani di riferimento 


L'edificio di riferimento può essere suddiviso in alcune zone costruite in modo che, in caso di incendio in una di queste, il fuoco ed i fumi di combustione hanno molta difficoltà a propagarsi nella zona successiva: ognuna di queste zone è detta compartimento. Qualora non vi sia alcuna divisione, l'intera opera è considerata come unico compartimento.

Ogni compartimento ha un relativo piano di riferimento, ovvero il piano del luogo sicuro esterno verso cui avviene prevalentemente l'esodo degli occupanti di quel compartimento e da cui possono accedere i soccorritori.

Si chiama invee quota di piano il dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento.

Le chiusure orizzontali e verticali tra un compartimento ed il successivo, vengono definite chiusure d'ambito.

La nuova definizione di Altezza Antincendio, secondo il D.M. 18/10/2019, è determinata come la massima quota dei piani dell'attività. Esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto.


Rischio Incendio, Categorie d'Edificio e Chiusure d'Ambito

Il responsabile dell’attività deve pertanto valutare il rischio incendio che, nel caso dell’attività civile abitazione può essere determinato in virtù di questi parametri:

Il primo e più importante parametro per la determinazione del rischio incendio è l’altezza antincendio con cui può essere fatta una prima divisione: edifici con altezza antincendio inferiore o superiore a 24 m.

Gli edifici con altezza antincendio inferiore a 24 m, infatti, non rientrano tra le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, determinate dal DPR 151 del 2011 e, pertanto, i responsabili di queste attività non hanno la necessità di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Antincendio; il rischio di questa tipologia di attività è considerato basso ed il livello di prestazione di tutte quelle azioni di prevenzione e di protezione attiva e passiva è 0. Ciò però non vuol dire che questa attività non abbia necessità di adempimenti, di cui parleremo più avanti nella specifica sezione.

Gli edifici con altezza antincendio superiore ai 24 m, invece, sono soggetti ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo il DPR 151 del 2011 e quindi soggetti alla presentazione della SCIA Antincendio o della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi.

Il rischio incendio è infatti diviso in tre differenti categorie in cui ricadono gli edifici con le diverse altezze antincendio, così come riportato nella seguente tabella:

Questa categorizzazione non è unica per gli edifici civili ma è utilizzata per tutte le attività soggette: 

Gli altri due parametri per la definizione degli adempimenti antincendio sono quindi la quantità di occupanti e la tipologia. Infatti, oltre all’altezza antincendio, il nuovo D.M. 30/03/2022 sulle chiusure d’ambito le categorizza attraverso tre tipologie in virtù anche della quantità di occupanti e del loro stato:

Si nota pertanto che gli edifici con altezza antincendio inferiore a 24 m, hanno le chiusure d'ambito che ricadono però nelle categorie SA o SB, generando delle prescrizioni anche in questi casi.

Riepilogando quindi, la prima discriminante è l'altezza antincendio, calcolata con la nuova definizione, se superiore od inferiore a 24 m. Per edifici sotto i 24 m va inoltre capito se si ricade nel caso SA oppure SB per le chiusure d'ambito. In caso di edificio superiore a 24 m invece si ricade sicuramente nella tipologia SC delle chiusure d'ambito ed in base all'altezza antincendio effettiva se si ricade nella categoria A, B o C del DPR 151 del 2011.

Categorizzato l'edificio e le sue chiusure d'ambito si può quindi procedere a capire quali siano gli adempimenti da assolvere.

Di seguito gli articoli di rimando agli specifici casi:

Condomini con Altezza Antincendio fino a 24 m

Condomini con Altezza Antincendio tra i 24 ed i 32 m

Condomini con Altezza Antincendio tra i 32 ed i 54 m

Condomini con Altezza Antincendio superiore ai 54 m

 

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