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Distaccarsi dall’Impianto di Riscaldamento Centralizzato

Alcuni condomini sono dotati di un impianto di riscaldamento centralizzato che viene progettato sulla base di una maggiore efficienza, un minore spreco di combustibile e quindi minori costi di riscaldamento rispetto ad un impianto autonomo. 

In alcuni casi, invece, l’impianto di riscaldamento centralizzato aumenta i costi riguardanti l’energia per il singolo utente oppure non è utilizzabile: un immobile con affitti saltuari, immobili commerciali con diverse esigenze, installazione impianto di riscaldamento a pavimento, la volontà di attivare o disattivare il riscaldamento in via indipendente ecc. In tutti questi casi il singolo condomino potrebbe volersi distaccare dall’impianto termico centralizzato e può farlo per l’art. 1118 del Codice Civile che recita: “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. 

Come si dimostra che dal distacco non derivino notevoli squilibri di 

funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini?


È necessario affidare l’incarico ad un tecnico abilitato che, a seguito di un sopralluogo, verificherà la fattibilità materiale del distacco e dovrà dimostrare, attraverso una relazione tecnica di calcolo, che da quell’eventuale distacco non derivino squilibri di funzionamento e quindi aggravi di spesa per gli altri condomini.

Per effettuare il calcolo, la norma UNI 12200 identifica due tipologie di consumo, volontario ed involontario. Il consumo volontario corrisponde all’energia termica effettivamente impiegata per il riscaldamento e non viene pertanto preso in considerazione in caso di distacco. Il consumo involontario, invece, rappresenta le perdite di energia derivante dalla distribuzione e concorre a circa il 18% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto a caldaia per edifici con più di 4 piani. L’immobile distaccato continuerà a contribuire per il consumo involontario su cui è necessario valutare l’aggravio di spesa verso gli altri condomini.

Al fine di valutare il peso dei consumi involontari dell’immobile che si vuole distaccare, il professionista effettuerà delle verifiche sull’impianto volte a calcolarne il rendimento globale, parametro influenzato da questi consumi. Il rendimento globale, in virtù delle norme UNI TS 11300, è prodotto di quattro tipologie di rendimento, ovvero:

Il rendimento globale deve essere calcolato prima e dopo il distacco per accertare che non ci sia una variazione significativa di questa grandezza.

Per quanto concerne il “quanto”, la variazione percentuale massima del rendimento dopo il distacco non è univocamente determinata dalle leggi e dalle norme di riferimento pertanto sta alla sensibilità del professionista stabilirlo.

Di fatto, ciò che pesa sullo squilibrio di funzionamento è il sovradimensionamento dell’impianto che in principio era stato progettato per la totalità degli immobili da servire, mentre, a distacchi avvenuti, trova un punto di funzionamento in un minore fabbisogno di energia termica e questo va a gravare sul rendimento di produzione riducendo di conseguenza il rendimento globale dell’intero impianto.

In linea generale, la variazione dipenderà significativamente dai millesimi dell’immobile di cui si vuole effettuare il distacco, millesimi relativi però al riscaldamento centralizzato. È infatti doveroso considerare che man mano che più immobili si distaccano, lo squilibrio di funzionamento e gli aggravi di spesa si fanno via via più importanti, per cui questa pratica è a vantaggio dei primi che la effettuano.

Posso quindi distaccarmi dall’impianto di riscaldamento ed in che modalità?

Il condomino quindi avrà l’onere di dimostrare che dal suo distacco non derivi una significativa riduzione del rendimento globale dell’impianto termico e prima di distaccarsi deve richiedere una relazione di calcolo ad un professionista. Non è obbligato a proporre la relazione in assemblea e quindi ricevere il consenso degli altri condomini, ma di norma è preferibile farlo.

In seguito, il condomino può rimuovere i terminali e chiudere le tubazioni relative rivolgendosi ad un’impresa specializzata, mentre il professionista dovrà verificare l’avvenuto distacco e certificarlo con una seconda relazione che verrà poi presentata all’amministratore condominiale. 

Limitazioni al distacco

Il condomino potrà effettuare il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato anche nei casi in cui è vietato dal regolamento condominiale, questo è quanto disposto dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 3037 del luglio 2021.

Il condomino distaccatosi deve comunque partecipare alle spese di manutenzione e conservazione in quanto rimane comproprietario dell’impianto centralizzato. Non deve però concorrere alle spese di utilizzo sia volontario che involontario.


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