Diisocianati: obbligo di formazione, rischi e Regolamento (UE) 2020/1149
Ultimo aggiornamento: agosto 2026
Ultimo aggiornamento: agosto 2026
I diisocianati sono composti chimici ampiamente utilizzati nell’industria dei poliuretani e trovano applicazione, tra gli altri, nella produzione di schiume, sigillanti, rivestimenti, adesivi e altri prodotti impiegati in numerosi settori industriali e professionali.
Queste sostanze presentano però rilevanti rischi per la salute, in particolare per la possibilità di sensibilizzazione respiratoria e cutanea. Per ridurre l’esposizione professionale, il Regolamento (UE) 2020/1149 ha introdotto specifiche restrizioni all’uso dei diisocianati e, dal 24 agosto 2023, l’obbligo di formazione per gli utilizzatori industriali e professionali nei casi previsti dalla normativa.
Queste specie chimiche, con formula O=C=N-R-N=C=O, sono oggetto di classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. L’esposizione può avvenire sia per inalazione sia per contatto cutaneo e rappresenta una delle cause riconosciute di sensibilizzazione e asma professionale. La normativa europea ha quindi introdotto misure specifiche finalizzate a ridurre l’esposizione e migliorare la consapevolezza degli utilizzatori.
Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha modificato l’Allegato XVII del Regolamento REACH introducendo specifiche restrizioni per i diisocianati.
Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non possono essere utilizzati, come sostanze, costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, quando la loro concentrazione complessiva è pari o superiore allo 0,1% in peso, salvo che gli utilizzatori abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro prima dell’impiego.
L’obbligo riguarda sia i lavoratori sia i lavoratori autonomi che manipolano tali prodotti o supervisionano queste attività.
Il Regolamento prevede una formazione generale e, per determinate modalità di impiego e specifiche lavorazioni, contenuti formativi di livello intermedio o avanzato.
La formazione deve essere svolta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite mediante pertinente formazione professionale e rinnovata almeno ogni cinque anni.
La presenza di prodotti contenenti diisocianati deve essere considerata nell’ambito della valutazione degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle modalità di utilizzo, delle condizioni di esposizione e delle misure tecniche, organizzative e di protezione adottate. La formazione prevista dal Regolamento REACH rappresenta quindi una misura specifica che si integra nel più ampio sistema aziendale di prevenzione.
Lo Studio supporta le aziende nella valutazione del rischio da agenti chimici, nell’individuazione delle misure di prevenzione e nella pianificazione della formazione necessaria in relazione alle sostanze e alle attività effettivamente presenti.