Valutazione del Rischio Incendio
Valutazione del Rischio Incendio
La valutazione del rischio incendio costituisce una parte della valutazione complessiva dei rischi aziendali e deve essere sviluppata considerando le caratteristiche dei luoghi di lavoro, le attività svolte, i materiali presenti, le possibili sorgenti di innesco e le persone potenzialmente esposte.
L’obiettivo non è soltanto individuare la possibilità che si sviluppi un incendio, ma verificare le condizioni che possono favorirne l’innesco e la propagazione e definire le misure necessarie per prevenirlo e gestire un’eventuale emergenza.
Il quadro di riferimento è costituito dal D.Lgs. 81/08 e dai decreti ministeriali del 1°, 2 e 3 settembre 2021, relativi rispettivamente a controlli e manutenzione dei sistemi antincendio, gestione dell’emergenza e criteri di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
La valutazione deve consentire di individuare le misure di prevenzione e protezione antincendio necessarie e di organizzare correttamente la gestione dell’emergenza.
In funzione delle caratteristiche dell’attività possono quindi rendersi necessari:
interventi sulle sorgenti di pericolo e sulle condizioni di esercizio;
misure di protezione antincendio;
procedure e misure organizzative per la gestione dell’emergenza;
informazione e formazione dei lavoratori;
individuazione e formazione degli addetti antincendio;
predisposizione del piano di emergenza nei casi previsti dalla normativa.
Anche quando il piano di emergenza non è obbligatorio, devono comunque essere definite le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
La valutazione parte dall’analisi dei luoghi di lavoro e delle attività effettivamente svolte, individuando materiali combustibili o infiammabili, possibili sorgenti di innesco, lavorazioni particolari e condizioni che possono favorire lo sviluppo e la propagazione di un incendio.
Vengono quindi considerate le caratteristiche dei locali, l’affollamento e le persone presenti, le vie di esodo, le misure di protezione disponibili, l’organizzazione dell’emergenza e le modalità di controllo e manutenzione dei sistemi di sicurezza.
Sulla base delle condizioni riscontrate viene individuato il criterio tecnico applicabile e vengono definite le eventuali misure integrative necessarie. Per i luoghi di lavoro classificabili a basso rischio di incendio il D.M. 3 settembre 2021 prevede specifici criteri semplificati; negli altri casi trovano applicazione le regole tecniche pertinenti e, quando previsto, il Codice di prevenzione incendi.
Gli esiti della valutazione confluiscono nel Documento di Valutazione dei Rischi e devono essere mantenuti coerenti con l’evoluzione dell’attività e delle condizioni di lavoro.
La valutazione del rischio incendio non dovrebbe essere gestita come un documento isolato. Le misure individuate devono coordinarsi con il DVR, le procedure aziendali, la gestione delle emergenze, la formazione dei lavoratori e degli addetti e le attività periodiche di verifica e manutenzione.
Una modifica dei locali, delle lavorazioni, dei materiali utilizzati o dell’organizzazione può rendere necessario riesaminare anche le condizioni di sicurezza antincendio.
La valutazione del rischio incendio viene sviluppata dallo Studio nell’ambito della valutazione complessiva dei rischi aziendali e può essere integrata con la revisione del DVR, la predisposizione delle misure di emergenza e la pianificazione della formazione necessaria.