Il Blog dello
Studio Tecnico CDG
Il Blog dello
Studio Tecnico CDG
Formazione e Cultura della Sicurezza
Nel corso degli anni la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha assunto un ruolo sempre più centrale: non più mera ottemperanza normativa, bensì leva strategica per costruire una cultura della prevenzione. In questo ambito, il D.Lgs. 81/08 ha posto solide basi, delineando obblighi e responsabilità per le varie figure aziendali; oggi, con l’Accordo Stato-Regioni del 2025, si apre una nuova fase in cui i confini della formazione vengono ridefiniti e ampliati. Questo articolo offre un quadro aggiornato, con spunti di riflessione per chi in azienda si occupa (anche solo indirettamente) di sicurezza.
Il D.Lgs. 81/08 e la formazione come presidio di prevenzione
La formazione, insieme a informazione e addestramento, è uno dei pilastri del sistema di sicurezza delineato dal Testo Unico (D.Lgs. 81/2008). Gli articoli fondamentali sono:
Art. 36 – informazione: il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori conoscano rischi, procedure aziendali, incaricati, modalità di emergenza.
Art. 37 – formazione e aggiornamento: ogni lavoratore deve ricevere formazione “sufficiente e adeguata”, tenendo conto anche della lingua madre, dei rischi specifici, dei cambiamenti aziendali.
Altri articoli collaterali, ad esempio l’art. 73, regolano la formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro, prevedendo che chi opera con attrezzature particolari riceva formazione specifica.
Il D.Lgs. 81/08, nel suo complesso, ha trasformato la formazione da “adempimento” a componente strutturale del sistema aziendale di salute e sicurezza, con ruoli ben distinti: lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, addetti emergenze (antincendio, primo soccorso, evacuazione).
Tuttavia, nel corso dei decenni, alcune questioni sono rimaste in bilico — ad esempio la modalità di uniformazione dei contenuti formativi, l’efficacia reale della formazione e la sua verifica, e l’estensione del perimetro a nuove figure aziendali.
Il salto del 2025: l’Accordo Stato-Regioni in materia formativa
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta una svolta significativa nel panorama della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dopo anni in cui diversi Accordi si sono susseguiti, creando talvolta sovrapposizioni e incertezze applicative, il documento approvato uniforma finalmente la disciplina, sostituendo i precedenti Accordi Stato-Regioni (2011, 2012, 2016).
Il risultato è un quadro più organico, che armonizza i percorsi formativi e rende più chiari i contenuti, le durate e le modalità, con l’obiettivo di garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Oltre a confermare i principi generali dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, l’Accordo introduce alcuni elementi innovativi che incidono sia sulle figure tradizionali sia su nuovi soggetti formativi:
Corso di formazione obbligatorio per i datori di lavoro: per la prima volta è prevista una formazione strutturata anche per il datore di lavoro, distinta da quella per dirigenti e preposti. Il percorso mira a rendere più consapevole chi riveste il ruolo di garante ultimo della sicurezza in azienda.
Uniformazione dei contenuti formativi: vengono definite in modo preciso le materie minime che devono essere trattate in ogni corso (normativa, rischi generali e specifici, organizzazione aziendale della sicurezza, responsabilità).
Durata e aggiornamenti: sono stabilite durate standardizzate e tempi di aggiornamento più chiari per ciascuna figura, eliminando le disomogeneità create dai precedenti Accordi.
Formazione dei preposti: viene rafforzata, con maggiore attenzione al ruolo di controllo quotidiano delle attività e alla gestione della comunicazione operativa con i lavoratori.
Figura del dirigente: i contenuti vengono ridefiniti con un’attenzione più marcata alle responsabilità gestionali, al coordinamento con RSPP e consulenti esterni e alla pianificazione strategica della prevenzione.
Verifica dell’apprendimento: l’Accordo introduce modalità più stringenti di verifica dell’efficacia della formazione, anche attraverso test e valutazioni pratiche.
L’insieme di queste novità va letto come un tentativo di spostare la formazione da semplice obbligo formale a strumento di consapevolezza diffusa, che riguarda tutte le funzioni aziendali.
Riepilogo delle formazioni in tema di sicurezza
Alla luce del D.Lgs. 81/08 e del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, le principali tipologie di formazione possono essere così sintetizzate:
Lavoratori: formazione generale e specifica, con aggiornamenti periodici.
Preposti: percorso rafforzato, centrato sulla vigilanza operativa e sull’interfaccia con i lavoratori.
Dirigenti: formazione dedicata alla gestione organizzativa e alle responsabilità di pianificazione.
Datori di lavoro: nuovo corso obbligatorio, introdotto dall’ASR 2025, focalizzato sul ruolo di garante della sicurezza.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): formazione iniziale e aggiornamenti annuali, con contenuti specifici su consultazione e partecipazione.
Addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso, evacuazione): formazione tecnica mirata, con addestramento pratico.
Uso di attrezzature particolari: formazione specifica prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e regolata dal nuovo Accordo 2025.
Lavoratori e Preposti per le attività lavorative in spazi confinati: formazione prevista e rafforzata dall’Accordo 2025, in funzione dell’impatto operativo sulla sicurezza.
La formazione in tema di salute e sicurezza non è soltanto un obbligo formale da adempiere: è un investimento nella cultura della prevenzione, nel benessere delle persone e nella resilienza organizzativa. Con l’Accordo Stato-Regioni 2025 si apre una fase più organica e coerente, in cui i percorsi formativi sono armonizzati e arricchiti, non solo per le figure tradizionali ma — con spirito inclusivo — per chiunque concorra con azioni operative al sistema della sicurezza.
Se desideri dare concreto impulso a una formazione seria, coerente e su misura — non una mera formalità, ma una leva strategica per l’azienda — lo Studio Tecnico è a disposizione. Possiamo collaborare alla progettazione, erogazione e verifica dei percorsi formativi (lavoratori, preposti, dirigenti, emergenze, attrezzature speciali e altre figure coinvolte).
Contattaci per una consulenza: valutiamo insieme le esigenze specifiche, definiamo i contenuti ottimali e costruiamo un piano formativo che sia realmente utile e applicabile in azienda.
La sicurezza non è un costo da scontare: è un valore da radicare.