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Studio Tecnico CDG
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Diisocianati, Regolamento UE 1149/2020 e Sicurezza sul Lavoro
I diisocianati sono composti chimici di grande importanza nell'industria dei polimeri, per le loro caratteristiche chimico-fisiche. Questi materiali versatili trovano impiego in una vasta gamma di settori, tra cui l'edilizia, l'automotive, l'elettronica e l'industria dei mobili.
Sono però prodotti pericolosi che espongono i lavoratori ad un alto rischio per la salute, generando talvolta delle malattie professionali. Per queste motivazioni l'Europa ha posto il focus su questo tema e, tra poco più di un mese, interverranno nuovi obblighi per le imprese ed i lavoratori autonomi che ne fanno uso.
In figura, l'MDI uno dei diisocianati meno pericolosi vista la sua bassa volatilità, nonostante il suo TLV - Ceiling sia 0,005 parti per milione.
Queste specie chimiche, con formula O=C=N-R-N=C=O, sono oggetto di classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione.
Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato. Per questo motivo l'Europa ha formulato il Regolamento Europeo UE 1149/2020 che:
vieta, dal 24 febbraio 2022, l'immissione sul mercato dei diisocianati a meno che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti per il loro utilizzo, e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
obbliga, dal 24 agosto 2023, a non utilizzare i diisiocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Una formazione adeguata rappresenta, infatti, una necessità fondamentale: tutti i lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale.
Il Regolamento dispone quindi che siano istituiti appositi corsi di formazione in tema sicurezza sull'utilizzo e la manipolazione di queste specie chimiche, differenziando tre tipologie di corsi relativamente al livello di rischio:
Corso di formazione generale;
Corso di formazione intermedio;
Corso di formazione avanzato.
Tali corsi, da rinnovare ogni 5 anni, devono essere erogati da un professionista competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e con ulteriori competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
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